Né è ravvisabile l’esistenza di un litisconsorzio necessario, poiché il litigio verte sui diritti d’uso particolare di cui beneficiano i singoli comproprietari, ognuno dei quali avrebbe potuto essere convenuto indipendentemente dagli altri. 5.a) L’appellante chiede anzitutto l’accertamento della nullità dei contratti di assegnazione dei posteggi, poiché conclusi senza il necessario consenso degli altri comproprietari e a torto pertanto il Pretore ne avrebbe ammessa la validità. Il primo giudice ha invece ritenuto che i diritti d’uso particolare sui posti auto sono stati creati nell’atto costitutivo della PPP (doc.