svoltasi il 5 settembre 1991, e una seconda volta (verosimilmente a causa di una svista del Pretore) nella sentenza impugnata (pag. 2). E’ quindi a torto che l’appellante li ha convenuti anche in questa sede, la dimissione dalla lite avvenendo mediante ordinanza (Ottaviani, op. cit., pag. 131), per sua natura inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Né è ravvisabile l’esistenza di un litisconsorzio necessario, poiché il litigio verte sui diritti d’uso particolare di cui beneficiano i singoli comproprietari, ognuno dei quali avrebbe potuto essere convenuto indipendentemente dagli altri. 5.a)