1 con rinvii). La legittimazione passiva del convenuto è data se l’azione è promossa contro il presunto diritto di quest’ultimo. Non si tratta di un presupposto processuale (art. 97 CPC), ma sostanziale, motivo per cui in caso di sua mancanza l’azione non è respinta in ordine bensì nel merito (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, pag. 17 seg.; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 66 seg.).