Secondo la dottrina, alla comunione dei comproprietari compete la capacità processuale nell’intero campo dell’amministrazione e dell’uso delle parti comuni del fondo in comproprietà, riservato il diritto al singolo comproprietario di agire da solo (Meier–Hayoz/Rey, Commentario bernese, art. 712 l CC n. 91). La capacità della comunione – da intendere in senso ampio – le consente ad esempio di convenire in giudizio singoli comproprietari o terzi beneficiari (contrattualmente) di un diritto d’uso particolare su una parte comune, che eccedono nell’esercizio del medesimo (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 g CC, n. 106–108). Come verrà illustrato in seguito (consid.