L’argomentazione non può essere condivisa Giusta l’art. 712 l cpv. 2 CC la comunione dei condomini può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui trovasi la cosa. Secondo la dottrina, alla comunione dei comproprietari compete la capacità processuale nell’intero campo dell’amministrazione e dell’uso delle parti comuni del fondo in comproprietà, riservato il diritto al singolo comproprietario di agire da solo (Meier–Hayoz/Rey, Commentario bernese, art. 712 l CC n. 91).