– e le spese di fr. 300.– a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alle convenute __________ __________ e __________ __________ fr. 3’500.– ciascuna a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha ritenuto che i contestati diritti d’uso sui posteggi costituivano per la società promotrice dei diritti propri, attribuitile con l’atto costitutivo della PPP, e pertanto liberamente cedibili. Da qui la conferma della validità dei contratti di compravendita dei posteggi e la reiezione – per mancanza del requisito dell’iscrizione indebita – della richiesta di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC).