{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-123_1995-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17312&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1999486c890a5abfbaaa736d98de775a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:44", "Checksum": "83e91e0ad7eee1030aa26ca875586986", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. L’ufficiale dei registri, sotto la voce “regolamento” ha menzionato sui singoli fogli delle unità PPP tutti i trapassi relativi ai diritti d’uso particolare sui posteggi. Con l’appello la Comunione dei comproprietari chiede in sostanza che – assodata l’indebita iscrizione dei diritti sui posteggi – sia fatto ordine all’ufficiale di correggere le citate iscrizioni, nel senso di trasferire tutti i diritti d’uso particolare relativi ai posteggi a favore del foglio PPP n. __________, come previsto nella tabella di assegnazione delle parti comuni. Il Pretore ha reputato che l’azione costituisse un’istanza di rettifica del registro fondiario secondo l’art. 975 CC, ritenuto inapplicabile per mancanza del requisito dell’iscrizione indebita. A ragione l’appellante contesta il riferimento a tale norma.\na) Secondo gli art. 712 cpv. 3 CC e 79 cpv. 5 ORF ogni comproprietario e l’amministratore possono chiedere che il regolamento sia menzionato a registro fondiario. Ciò vale anche per le modifiche del regolamento stesso (Friedrich, Das Stockwerkeigentum, 2a ed., Berna 1972, pag. 206). Secondo giurisprudenza e dottrina unanimi, la menzione del regolamento esplica unicamente effetti dichiarativi e non costitutivi (Scherrer, Anmerkungen im Grundbuch, Zurigo, 1984, pag. 135 con riferimenti, 307; Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 CC n. 92 seg.; Friedrich, op. cit., pag. 206; Krenger, Die Grundbuchberichtigungsklage, pag. 72; DTF 103 Ib 82, 111 Ia 183). Suo scopo è essenzialmente quello di informare i terzi, mentre non ha effetto alcuno sulla validità del regolamento (Scherrer, op. cit., pag. 135). Ora per giurisprudenza e dottrina univoche, la rettifica del registro fondiario ai sensi dell’art. 975 CC non trova applicazione alle menzioni indebite, fatti salvi – se mai – casi eccezionali in cui le menzioni esplicano effetto costitutivo, irrilevanti in questa sede (Scherrer, op. cit., pag. 191, 102 seg.). Se ne deduce che a ragione il Pretore non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 975 CC, ma non perché le iscrizioni – come da lui presupposto – fossero legittima, bensì perché il disposto risulta inapplicabile alle menzioni.\nGiova precisare, per completezza, che le menzioni litigiose non possono essere corrette neppure facendo capo ai rimedi previsti agli art. 976 e 977 CC. Nella prima ipotesi – infatti – il disposto costituisce un caso speciale dell’art. 975 CC (Scherrer, op. cit., pag. 204), mentre la seconda contempla la fattispecie in cui l’iscrizione a causa di una svista non corrisponde al giustificativo, di per sé ineccepibile (Scherrer, op. cit., pag. 204).\nb) La dottrina ammette la possibilità di cancellare le menzioni, nonostante l’assenza di una specifica norma legale in materia, mediante applicazione analogica delle norme relative all’iscrizione di menzioni e alla cancellazione di iscrizioni di diritti reali (Scherrer, op. cit., pag. 156 seg.). A norma dell’art. 61 cpv. 1 e 2 ORF le disposizioni riguardanti le richieste di iscrizione si applicano anche alla richieste di cancellazione, ritenuto che occorrerà inoltre produrre una dichiarazione scritta delle persone a cui l’iscrizione conferisce dei diritti oppure un’autorizzazione del giudice. Mancando, come in concreto, l’accordo di tutti gli interessati alla cancellazione delle menzioni contestate, entra in considerazione unicamente un’azione giudiziaria di accertamento, assai simile nei suoi effetti all’azione prevista dall'art. 975 CC (Scherrer, op. cit., pag. 202). L’interesse della Comunione dei comproprietari attrice alla rettifica delle menzioni relative ai posteggi è evidente e l’azione, visto quanto esposto in precedenza sul trasferimento dei diritti d’uso particolare sulle parti comuni della proprietà per piani in (consid. 5), merita accoglimento.\nIn accoglimento dell’appello, si giustifica pertanto di fare ordine all’ufficiale del registro fondiario di cancellare tutte le menzioni indebite relative ai trapassi dei diritti d’uso particolare sui posteggi. Così facendo la situazione risultante dal registro fondiario sarà nuovamente conforme a quanto previsto nell’atto di costituzione della PPP e nel piano di assegnazione.\n7. Dato l’esito dell’appello, la richiesta subordinata diviene priva d’oggetto.\n8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito dell’appello comporta una modifica dell’impugnata sentenza anche sulle spese e le ripetibili. In prima sede, visto che l’attrice esce vincitrice sul merito della causa, ma considerato altresì che a eccezione di __________ __________ gli altri condomini sono stati dimessi dalla lite e che la __________ __________ è stata convenuta in giudizio a torto, si giustifica di ripartire tra l’attrice e la convenuta resistente la tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese di fr. 300.– in ragione di metà ciascuno. L’attrice rifonderà inoltre alla convenuta __________ __________ fr. 3’500.– per ripetibili, e la convenuta __________ __________ verserà alla Comunione dei comproprietari un’indennità per ripetibili di fr. 1’750.–. Per analoghi motivi si giustifica inoltre – in questa sede – di suddividere tra le parti gli oneri processuali nel medesimo modo, e di assegnare ripetibili secondo gli stessi criteri.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\nI. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:\n1. La petizione è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di cancellare dai fogli delle singole quote di PPP sul fondo base n. __________RFD di __________, le menzioni relative ai diritti d’uso esclusivo sui posteggi in contrasto con quanto previsto al punto 5 dell’atto di costituzione e dalla tabella di assegnazione annessa al regolamento d’uso. In dettaglio:\n– posteggio coperto lettera s alla PPP fol. n. __________"}