{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-123_1995-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17312&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1999486c890a5abfbaaa736d98de775a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:44", "Checksum": "83e91e0ad7eee1030aa26ca875586986", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il Pretore ha correttamente ritenuto – e le parti non lo contestano – che tutti i posteggi in esame (sia coperti che scoperti) costituiscono parti comuni del fondo base (art. 712 b cpv. 2 e 3 CC), di principio soggette all’uso comune di tutti i comproprietari (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 g CC n. 39). La questione non merita pertanto ulteriore disamina (in merito alla natura di parte comune o no dei posteggi, si veda Friedrich, op. cit., pag. 53 seg.; Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 b CC nn. 56, 66 seg.; Ruedin, Fragen um Autoabstellplätze, in: Diggelmann/Kunz/Ruetschi, Aktuelles Stockwerkeigentum, pag. 162 seg.; Eggen, in ZBGR 1972, 212 seg.). A ragione il primo giudice ha inoltre ammesso l’esistenza di diritti d’uso particolare sui posteggi, creati a favore del foglio PPP n. __________con l’atto di costituzione della PPP (sulla nozione di diritto d’uso particolare, cfr. Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712g CC n. 44 segg.; DTF 116 II 275 consid. 3c). Controversi sono invece i requisiti per l’alienabilità di tali diritti – in particolare se i singoli contratti richiedevano l’accordo degli altri comproprietari – e non la questione di sapere se tali diritti fossero stati creati con l’atto costitutivo o con il regolamento, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore.\nc) Per dottrina e giurisprudenza (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 g CC, n. 47 seg.; DTF 115 II 343; 116 II 280) il diritto d’uso particolare su una parte comune di una PPP può essere ceduto unicamente insieme alla quota di comproprietà cui è assegnato; qualora il titolare intenda nondimeno cedere il diritto conservando la propria quota di PPP, egli deve necessariamente provocare una decisione della comunione condominiale di svincolo del diritto dalla quota cui è attribuito, e di costituzione di un nuovo diritto d’uso particolare a favore dell’unità PPP del nuovo beneficiario. Diversamente – come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – si giungerebbe al paradosso di consentire a terzi estranei alla comunione dei comproprietari di acquisire siffatti diritti con l’accordo di un solo condomino, quando per costituire una servitù su parti comuni è richiesto l’assenso di tutti i comproprietari (DTF 115 II 343 consid. c). Può, per contro, essere liberamente ceduto l’esercizio del diritto d’uso (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712g CC n. 47). La decisione dell’assemblea dei comproprietari di sopprimere un diritto d’uso particolare esige la medesima maggioranza, per numero e per quote, prevista per la sua costituzione (maggioranza secondo l’art. 712 g cpv. 3 CC o unanimità, se convenuta; Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712g CC n. 48).\nd) Risulta dagli atti che la venditrice __________ __________ ha sempre ceduto i diritti d’uso particolare sui posteggi in modo indipendente dal foglio PPP cui erano assegnati. Essa ha cioè svincolato nei rogiti di compravendita il singolo diritto d’uso particolare dalla quota di comproprietà assegnataria, attribuendolo a una nuova. E non è contestato, inoltre, che le alienazioni di tali diritti siano avvenute senza l’accordo degli altri comproprietari, che non sono mai stati consultati in proposito, e tantomeno ne hanno mai formalmente deciso il trapasso. Se ne deduce che i contestati trapassi dei diritti d’uso particolare sono avvenuti in palese violazione dei presupposti legali e pertanto sono nulli (art. 20 CO). Contrariamente all’assunto pretorile è irrilevante che il regolamento non costituisca un esempio di chiarezza, i presupposti per il trasferimento di diritti d’uso particolare su parti comuni essendo comunque imperativi secondo il diritto federale. Su tale punto l’appello deve quindi essere accolto.\nA torto, del resto, il Pretore fa riferimento alla sentenza DTF 116 II 280 per sostenere l’esistenza di diritti propri della __________ __________ __________liberamente cedibili. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale federale, contrariamente a quanto si è verificato nella presente fattispecie, la venditrice aveva infatti regolarmente alienato i singoli diritti d’uso unitamente all’unità di PPP cui erano stati assegnati. Le considerazioni pretorili secondo cui la __________ __________ non avrebbe portato alcuna modifica nella destinazione della cosa in comproprietà, né alcun cambiamento delle parti in comproprietà sono pertanto irrilevanti nella presente vertenza. Ugual sorte spetta alle argomentazioni dell’appellante sulla malafede delle __________ __________ e della convenuta __________ __________, come pure l’addotta mora della stessa nel pagamento dei posteggi.\ne) La convenuta __________ __________ ravvisa un abuso di diritto nell’inoltro della presente causa (art. 2 cpv. 2 CC), perché al momento dell’acquisto delle quote PPP dalla __________ __________ i compratori – informati sulla possibilità di acquistare diritti d’uso particolare su singoli posteggi, nulla avrebbero eccepito al riguardo. Tale assunto non può essere condiviso, già per il fatto che formalmente non sussiste alcuna identità tra la parte attrice e i singoli comproprietari che a suo tempo hanno acquistato i diritti sui posteggi dalla società promotrice. Si tratta cioè di soggetti distinti tra loro e all’uno non può essere ascritto il comportamento di altri. Tale identità costituisce invero un presupposto per la realizzazione dell’ipotesi di cui si prevale la convenuta (venire contra factum proprium :DTF 106 II 323 seg. consid. 3a; Merz, Commentario bernese, art. 2 CC, n. 401 segg.). Ne discende che l’eccezione deve essere respinta senza ulteriore disamina."}