{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-123_1995-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17312&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1999486c890a5abfbaaa736d98de775a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:44", "Checksum": "83e91e0ad7eee1030aa26ca875586986", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome verrà illustrato in seguito (consid. 5 b), nel caso concreto il Pretore ha correttamente ritenuto – e nessuno lo contesta – che i posteggi litigiosi siano parti comuni del fondo (sentenza impugnata pag. 7). Controversa nella fattispecie è la titolarità dei diritti d’uso particolare sui singoli posteggi. Ora, vertendo il litigio sul godimento di parti comuni – e poco importa al riguardo che si tratta di diritti d’uso particolare e non comune – ne discende che all’attrice compete la legittimazione attiva per promuovere la causa in esame.\n2. La convenuta __________ __________ contesta la legittimità dell’appello, perché l’attrice non avrebbe formalmente deciso di impugnare la sentenza pretorile. Nemmeno tale assunto può essere condiviso.\nA norma dell’art. 712 t cpv. 2 CC l’amministratore di una proprietà per piani non può stare in giudizio senza essere stato autorizzato dall’assemblea dei comproprietari. L’autorizzazione a stare in lite è, di principio, necessaria anche per una procedura di ricorso, ma la procura rilasciata dall’assemblea dei comproprietari può prevedere fin dall’inizio la facoltà dell’amministratore di inoltrare ricorso in modo autonomo (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 t CC n. 46).\nNella fattispecie la comunione dei comproprietari ha deciso nel corso di due successive assemblee di autorizzare l’amministrazione a stare in lite (verbali assembleari del 12 gennaio e del 6 marzo 1990, doc. M, N). In particolare, dal verbale 6 marzo 1990 emerge che l’assemblea ha autorizzato all’unanimità dei presenti la __________ __________ ad “agire nella procedura giudiziaria contro gli attuali e precedenti detentori del diritto d’uso riservato e garantito sui posteggi scoperti e coperti (...) con la facoltà (segnatamente) di (...) appellare (...) avanti tutte le autorità giudiziarie” (doc. N). La mancata riunione dell’assemblea dei comproprietari tra la ricezione della sentenza di primo grado e la presentazione del ricorso è quindi priva di rilievo, dal momento che la citata procura contemplava espressamente anche la facoltà per l’amministrazione di inoltrare appello contro il giudizio pretorile.\n3. La convenuta __________ __________ contesta dal canto suo di avere la legittimazione passiva. La qualità per agire (e per difendere) dev’essere esaminata d’ufficio dal giudice in ogni stadio di causa, sulla base dei fatti allegati e accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1 con rinvii). La legittimazione passiva del convenuto è data se l’azione è promossa contro il presunto diritto di quest’ultimo. Non si tratta di un presupposto processuale (art. 97 CPC), ma sostanziale, motivo per cui in caso di sua mancanza l’azione non è respinta in ordine bensì nel merito (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, pag. 17 seg.; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 66 seg.).\nCome si è già illustrato, con l’azione in esame la comunione dei comproprietari chiede che – previo accertamento della nullità dei contratti di compravendita dei posteggi – sia fatto ordine all’Ufficiale dei registri di procedere alla correzione delle menzioni indebite, nel senso di iscrivere tutti i diritti d’uso a favore del foglio PPP n. __________. Ne consegue che l’attrice avrebbe dovuto convenire in giudizio solo i comproprietari che in base ai contratti litigiosi hanno acquistato i diritti d’uso particolare sui posteggi oggetto della vertenza, e i loro successori in diritto. La __________ __________ nei noti contratti ha ceduto tali diritti e non risulta più beneficiaria di alcuno di essi, ragione per cui essa difetta della legittimazione passiva, e la sua eccezione deve essere accolta.\n4. Con le osservazioni all’appello del 4 rispettivamente dell’8 febbraio 1994 i convenuti __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________a, __________ e Monica __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ __________ hanno dichiarato di aderire all’appello, chiedendo di essere dimessi dalla lite. La richiesta è fondata, anche perché tutti i convenuti, ad eccezione di __________ __________ e della __________ __________ sono già stati dimessi in occasione della prima udienza preliminare svoltasi il 5 settembre 1991, e una seconda volta (verosimilmente a causa di una svista del Pretore) nella sentenza impugnata (pag. 2). E’ quindi a torto che l’appellante li ha convenuti anche in questa sede, la dimissione dalla lite avvenendo mediante ordinanza (Ottaviani, op. cit., pag. 131), per sua natura inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Né è ravvisabile l’esistenza di un litisconsorzio necessario, poiché il litigio verte sui diritti d’uso particolare di cui beneficiano i singoli comproprietari, ognuno dei quali avrebbe potuto essere convenuto indipendentemente dagli altri.\n5.a) L’appellante chiede anzitutto l’accertamento della nullità dei contratti di assegnazione dei posteggi, poiché conclusi senza il necessario consenso degli altri comproprietari e a torto pertanto il Pretore ne avrebbe ammessa la validità. Il primo giudice ha invece ritenuto che i diritti d’uso particolare sui posti auto sono stati creati nell’atto costitutivo della PPP (doc. A, punto 5 dell’atto di costituzione) e non nel regolamento, il quale non vi accenna se non nella tabella di assegnazione delle parti comuni. Per il che – a suo giudizio – l’alienazione di tali diritti d’uso non presupponeva una modifica del regolamento, e il consenso degli altri condomini si rivelava superfluo."}