{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-123_1995-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17312&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1999486c890a5abfbaaa736d98de775a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:44", "Checksum": "83e91e0ad7eee1030aa26ca875586986", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. Con petizione del 30 ottobre 1990 la Comunione dei comproprietari ha promosso nei confronti dei condomini titolari di diritti d’uso particolare sui posteggi, dei loro successori in diritto e della __________ __________, un’azione volta a ordinare all’ufficiale del registro fondiario – previo accertamento della nullità dei singoli contratti di compravendita dei posteggi –di correggere le avvenute menzioni, nel senso che tutti i posteggi siano assegnati al foglio PPP n. __________, come previsto nella tabella di assegnazione originaria. In via subordinata l’attrice ha chiesto di accertare che i trapassi dei posteggi sono avvenuti in violazione del regolamento.\nD. Il 14 dicembre 1990 i convenuti __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ __________ hanno aderito alla petizione, chiedendo di essere dimessi dalla lite.\nCon risposta del 17 dicembre successivo __________ __________ ha resistito alla petizione, chiedendone la reiezione.\nAnche la convenuta __________ nella propria risposta del 12 marzo 1991 ha proposto di respingere l’azione, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che quella attiva dell’attrice, e rimproverando a quest’ultima un comportamento abusivo.\nE. All’udienza preliminare del 5 settembre 1991 il Pretore ha dimesso dalla lite i convenuti che ne avevano avanzato richiesta. Constatata l’assenza ingiustificata di __________ __________, egli ha convocato le parti alla seconda udienza preliminare, tenutasi il 17 ottobre 1991. In tale occasione le parti hanno offerto i rispettivi mezzi di prova. Avuta luogo l’istruttoria, le stesse sono state citate al dibattimento finale del 21 settembre 1993, nel corso del quale si sono confermate nei propri memoriali conclusivi, presentati rispettivamente il 25 agosto 1993 dalla __________ __________, il 14 settembre 1993 da __________ __________ e il 21 settembre 1993 dall’attrice.\nF. Con sentenza del 29 novembre 1993 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese di fr. 300.– a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alle convenute __________ __________ e __________ __________ fr. 3’500.– ciascuna a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha ritenuto che i contestati diritti d’uso sui posteggi costituivano per la società promotrice dei diritti propri, attribuitile con l’atto costitutivo della PPP, e pertanto liberamente cedibili. Da qui la conferma della validità dei contratti di compravendita dei posteggi e la reiezione – per mancanza del requisito dell’iscrizione indebita – della richiesta di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC). Egli ha lasciate irrisolte – poiché ininfluenti per l’esito della vertenza – le questioni della legittimazione attiva e della legittimazione passiva della __________ __________.\nG. Insorta contro la predetta sentenza con un appello del 3 gennaio 1994, la Comunione condominiale della PPP particella n. __________RFD di __________ postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.\nH. Con scritti rispettivamente del 4 e del 8 febbraio 1994 i convenuti __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ __________, __________ __________a, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, e __________ __________ hanno dichiarato di aderire all’appello, postulando la loro dimissione dalla lite.\nI. Nelle osservazioni del 7 febbraio 1994 la convenuta __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile.\nL. La __________ con le proprie osservazioni del 8 febbraio successivo postula anch’essa la reiezione del gravame.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Occorre preliminarmente verificare la legittimazione attiva dell’attrice, contestata dalla convenuta __________ __________. Questa sostiene infatti che, stante la natura dell’azione in esame (rettifica del registro fondiario nel senso di menzionare l’assegnazione di tutti i posteggi al foglio PPP n. __________, previo accertamento della nullità dei relativi contratti di compravendita), autorizzati a intentare siffatta causa sarebbero solo gli attuali proprietari del foglio PPP n. __________, ossia __________ e __________ __________, ad esclusione della comunione dei comproprietari. L’argomentazione non può essere condivisa\nGiusta l’art. 712 l cpv. 2 CC la comunione dei condomini può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui trovasi la cosa. Secondo la dottrina, alla comunione dei comproprietari compete la capacità processuale nell’intero campo dell’amministrazione e dell’uso delle parti comuni del fondo in comproprietà, riservato il diritto al singolo comproprietario di agire da solo (Meier–Hayoz/Rey, Commentario bernese, art. 712 l CC n. 91). La capacità della comunione – da intendere in senso ampio – le consente ad esempio di convenire in giudizio singoli comproprietari o terzi beneficiari (contrattualmente) di un diritto d’uso particolare su una parte comune, che eccedono nell’esercizio del medesimo (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 g CC, n. 106–108)."}