{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-123_1995-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17312&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1999486c890a5abfbaaa736d98de775a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:44", "Checksum": "83e91e0ad7eee1030aa26ca875586986", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.1995 11.1995.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney–Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 30 ottobre 1990 dalla\nCOMUNIONE CONDOMINIALE\nDELLA PPP PARTICELLA N. __________RFD, __________\n(rappresentata dall’amministratrice __________ __________, __________,\npatrocinata dall’avv. __________ __________, __________)\ncontro\n__________ __________, __________\n__________ e __________ __________, __________\n__________ __________, __________\n__________ e __________ __________, __________\n__________ e __________ __________, __________\n__________ e __________ __________ __________, __________\n__________ __________, __________ __________\n__________ e __________ __________, __________\n__________ __________, __________\n__________ e __________ __________, __________\n__________ __________, __________\n__________\n__________, __________\n(patrocinata dall’avv. __________\n__________, __________)\n__________ __________, __________\n(rappresentata dall’amministratore __________ __________, __________, e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 3 gennaio 1994 dalla Comunione dei comproprietari della PPP part. n. __________RFD di __________ contro la sentenza emessa il 29 novembre 1993 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Il 21 marzo 1983 la __________ di __________ ha costituito in proprietà per piani, con rogito n. __________del notaio __________ __________ (doc. A), la sua particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge uno stabile di appartamenti. A ogni unità di comproprietà per piani (PPP) è stata assegnata una cantina (A–S), mentre tutti i posteggi (10 coperti contrassegnati dalle lettere l–y e 14 scoperti indicati con le lettere “a–k”) sono stati concessi in diritto d’uso particolare al foglio PPP n. __________ (unità n. 3), come risulta dal punto 5 dell’atto di costituzione e dalla tabella di assegnazione planimetrica annessa al regolamento per l’uso e l’amministrazione della proprietà per piani (inserto C del rogito). Il regolamento è stato menzionato a registro fondiario.\nB. La __________ ha venduto nel corso degli anni 1983 – 1986 le singole unità di PPP e agli acquirenti che lo desideravano ha assegnato, contro pagamento, uno o più posteggi in uso particolare scorporandoli dall’unità PPP cui erano attribuiti e trasferendoli sulla quota venduta. In una prima fase i posteggi sono stati scorporati dal foglio n. __________ (unità n. 3): la __________ ha così venduto il 22 marzo 1984 ad __________ __________ il foglio PPP n. __________ (unità PPP n. 8) con il posteggio coperto “s” (doc. 16), il 17 maggio 1984 a __________ e __________ __________ il foglio PPP n. __________ (unità PPP n. 16) con il posteggio “x” (doc. 15), il 1° giugno 1984 a __________ __________ il foglio PPP n. __________ (unità n. 1) con il posteggio coperto “l” (doc. 14), il 18 luglio 1984 a __________ e __________ __________ il foglio PPP n. __________ (unità n. 11) con il posteggio coperto “v” (doc. 3), il 25 gennaio 1985 a __________ e __________ __________ il foglio PPP n. __________ (unità n. 14) con il posteggio coperto “n” (doc. 4), il 31 gennaio 1985 a __________ e __________ __________ i fogli PPP __________e __________ (unità PPP n. 2 e 3) con il posteggio coperto “o” (doc. 6). Al momento della vendita il foglio PPP n. __________è stato svincolato dai rimanenti diritti d’uso particolare sui posteggi, che sono stati trasferiti sul foglio n. __________ PPP (quota di PPP n. 9) rimasto di proprietà della __________. La ditta promotrice ha poi venduto il 17 maggio 1985 a __________ __________ il foglio PPP n. __________ (unità PPP n. 17) con il posteggio coperto “w” (doc. 5) e il 5 novembre 1985 a __________ __________ il foglio PPP n. __________con il posteggio coperto “u”, dopo averlo svincolato dagli altri diritti d’uso particolare sui posteggi, che sono stati attribuiti al foglio PPP n. __________, allora di proprietà della __________ (doc. 8). Con la cessione di quest’ultima quota di comproprietà il 24 settembre 1986 a __________ __________i, la venditrice ha trasferito i rimanenti diritti d’uso particolare sui posteggi a favore del foglio PPP n. __________ (doc. 8). Il 26 settembre 1986 la __________ ha venduto a __________ e __________ __________i, comproprietari del foglio PPP n. __________, il diritto d’uso particolare sul posteggio coperto “p” (doc. 7) e infine il 15 ottobre 1986 essa ha venduto a __________ __________ l’ultima quota di PPP ancora di sua proprietà, ossia il foglio PPP n. __________, comprensiva di tutti i posteggi non assegnati fino ad allora, ossia quelli non coperti contrassegnati con le lettere a–k, e quelli coperti contrassegnati con le lettere q, r, t, y (doc. 19).\nLe nuovo assegnazioni dei posteggi sono state tutte menzionate a registro fondiario, sotto la voce “regolamento”, con riferimento ai documenti giustificativi relativi alle singole istanze di svincolo del posteggio e assegnazione del medesimo alla nuova quota di comproprietà. Alcuni anni dopo la vendita dell’ultima quota di PPP, i comproprietari – resisi conto della mancanza di posti auto – con decisione assembleare del 7 giugno 1989 ne hanno statuito il ripristino in uso comune. Tale decisione, impugnata dalla comproprietaria __________ __________i, è stata annullata dal Pretore (inc. n. __________Pretura Bellinzona)."}