500.–. In questa sede, l’appello dell’attore è stato integralmente accolto, mentre quello della convenuta ha avuto parziale buon esito solo per lo scioglimento del regime matrimoniale, limitatamente all’importo di fr. 4’000.– riconosciuto dalla controparte. Si giustifica quindi di porre gli oneri processuali dell’appello proposto dall’attore a carico della convenuta, con l’onere di rifondere congrue ripetibili all’appellante, e di ripartire quelli dell’appello presentato dalla convenuta in ragione di 4/5 a carico della moglie e di 1/5 a carico del marito, al quale l’appellante rifonderà un adeguato importo per ripetibili ridotte di appello.