Dal momento che la convenuta nella propria domanda riconvenzionale si opponeva al principio stesso del divorzio, chiedeva un contributo alimentare mensile e l’importo di fr. 30’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale, appare giustificato, in concreto, ripartire gli oneri di prima sede in ragione di 1/3 a carico dell’attore e di 2/3 a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 500.–. In questa sede, l’appello dell’attore è stato integralmente accolto, mentre quello della convenuta ha avuto parziale buon esito solo per lo scioglimento del regime matrimoniale, limitatamente all’importo di fr.