L’esito dell’appello presentato dall’attore giustifica la modifica della ripartizione di tasse e spese operata dal primo giudice. Il marito vede infatti accolta la sua domanda di divorzio e nulla deve versare alla moglie a titolo di contributo alimentare, mentre per la liquidazione del regime matrimoniale, che egli sosteneva essere già avvenuta, deve rimborsare l’importo complessivo di fr. 10’850.–. Dal momento che la convenuta nella propria domanda riconvenzionale si opponeva al principio stesso del divorzio, chiedeva un contributo alimentare mensile e l’importo di fr.