– in suo favore. La pretesa dell’appellante è ammessa dal marito nelle osservazioni 25 ottobre 1994 e l’appello deve essere accolto in tale misura. La moglie pretende inoltre un contributo straordinario ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 CC, sostenendo di aver contribuito alle spese dell’economia domestica in misura superiore a quanto era tenuta, avendo dovuto lavorare durante tutto il matrimonio per provvedere a pagare i debiti del marito. Il giudizio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto, nel diritto ticinese, alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; (Bühler/Spühler, op. cit. Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC).