Su questo punto l’appello si rivela quindi destinato all’insuccesso. 5. Rimane da verificare se all’appellante, coniuge pacificamente innocente, non possa essere riconosciuta una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC) bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152, n. 760 e segg.).