Come si è già visto in precedenza, le vecchie relazioni e avventure extraconiugali del marito non risultano aver avuto un ruolo apprezzabile nella disunione, provocata dal dissesto economico dell’attività maritale. In mancanza di dati oggettivi sulle cause delle difficoltà economiche, le stesse non possono configurare una colpa del marito, ma devono essere considerate un fattore oggettivo di disunione coniugale. Ciò esclude che al marito possa essere addebitata una colpa causale nel dissidio matrimoniale e, di conseguenza, che sia applicabile l’art. 151 CC. Su questo punto l’appello si rivela quindi destinato all’insuccesso.