– (art. 151 cpv. 2 CC). La domanda di un contributo alimentare mensile fondato sull’art. 163 CC è divenuta priva d’oggetto, visto l’accoglimento dell’appello del marito sulla pronuncia del divorzio. Occorre quindi esaminare se la convenuta e attrice riconvenzionale non possa instare per l’importo richiesto sulla base dell’art. 151 CC. a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità.