Infatti la sentenza 16 settembre 1994 è stata recapitata al legale dell’appellante il 17 settembre 1994, come risulta dalla ricerca eseguita all’Ufficio postale di Bellinzona. Il termine per proporre appello sul dispositivo cautelare scadeva pertanto il 27 settembre 1994 e il gravame, presentato il 29 settembre 1994 è irrimediabilmente tardivo. 4. Nel merito la convenuta chiede un contributo alimentare di fr. 740.– mensili, sulla base dell’art. 163 CC. Con le conclusioni, essa ha instato, nel caso in cui fosse pronunciato il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC e un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– (art. 151 cpv.