Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore ha emanato un giudizio unico, comprensivo anche del merito (sentenza della I CCA del 10 marzo 1994 nella causa B. contro B.). Ciò posto, il gravame della convenuta si rivela irricevibile per quel che concerne il dispositivo n. 3 relativo alla procedura cautelare. Infatti la sentenza 16 settembre 1994 è stata recapitata al legale dell’appellante il 17 settembre 1994, come risulta dalla ricerca eseguita all’Ufficio postale di Bellinzona.