Come si è visto in precedenza, tutto si ignora dell’ampiezza delle difficoltà economiche e soprattutto manca ogni seria informazione sui motivi che hanno condotto la ditta del marito alla crisi finanziaria. In siffatte circostanze non si può sostenere che l’attore ha una colpa preponderante nella disunione ai sensi dell’art. 142 cpv. 2 CC, dovendosi ravvisare nella crisi finanziaria che ha portato al dissesto il matrimonio delle parti un fattore oggettivo di disunione. L’azione di divorzio proposta dall’attore deve pertanto essere accolta, mentre la domanda di separazione presentata dalla moglie diventa priva di oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., n. 18 ad art. 146 CC).