Il dissesto coniugale, quindi, è riconducibile alle difficoltà finanziarie della famiglia, come ammesso dal Pretore. Non si può tuttavia trarne la conclusione, in assenza di dati oggettivi sulle origini della disastrata situazione economica, che tale situazione sia imputabile al marito e che questi porti la colpa preponderante nel fallimento dell’unione coniugale. Come si è visto in precedenza, tutto si ignora dell’ampiezza delle difficoltà economiche e soprattutto manca ogni seria informazione sui motivi che hanno condotto la ditta del marito alla crisi finanziaria.