Non è quindi possibile, nella fattispecie, valutare se la decisione dell’attore di intraprendere un’attività indipendente era a quel momento ragionevole o se al contrario era votata fin dall’inizio all’insuccesso, di modo che il solo fatto di iniziarla – e di continuarla – configurava una violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di provvedere al mantenimento della famiglia. L’appellante non nega, invero, che la famiglia “visse costantemente sotto l’incubo di difficoltà finanziarie” (conclusioni 12 maggio 1993). In particolare, l’istruttoria ha dimostrato che la crisi coniugale può essere fatta risalire al 1988/1989.