Quest’ultima non ha però fornito alcuna indicazione concreta sull’asserita incapacità gestionale del marito e non è stata condotta alcuna istruttoria sulla situazione della falegnameria. Non è quindi possibile, nella fattispecie, valutare se la decisione dell’attore di intraprendere un’attività indipendente era a quel momento ragionevole o se al contrario era votata fin dall’inizio all’insuccesso, di modo che il solo fatto di iniziarla – e di continuarla – configurava una violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di provvedere al mantenimento della famiglia.