È invero possibile che esse abbiano all’epoca dei fatti provocato una turbativa dell’unione coniugale, come sembra dimostrare la separazione pronunciata nel 1970 fra i coniugi. La prima crisi coniugale è tuttavia stata superata con la riconciliazione delle parti nel 1975 e non si può pertanto sostenere che tali occasionali avventure siano concause della nuova disunione, tanto più in assenza di qualsiasi elemento probatorio in tal senso. Solo il teste __________ (deposizione 20 ottobre 1992) si è espresso sulle citate relazioni, limitandosi a confermarne l’esistenza all’epoca in cui l’attore lavorava alla __________, ossia fino all’aprile 1973 (doc. LL4 n. 1).