L’appellante contesta di essere coniuge colpevole, asserendo di aver sempre provveduto in modo decoroso al mantenimento della famiglia nonostante l’insuccesso delle diverse attività indipendenti da lui avviate. Egli rileva inoltre che i suoi adulteri risalgono al periodo in cui i coniugi erano separati ed essendo precedenti alla riconciliazione dei coniugi non hanno avuto alcun ruolo nella disunione, contrariamente a quanto addotto dal primo giudice. a) Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale;