D. Con sentenza del 16 settembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione di divorzio e in parziale accoglimento della riconvenzionale ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha negato alla moglie un contributo alimentare e ha stabilito in fr. 6’850.– l’importo dovuto dal marito alla moglie per la liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha contemporaneamente statuito anche sull’istanza di modifica delle misure cautelari e ha soppresso il contributo alimentare dovuto alla moglie. Gli oneri processuali, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.