800.– mensili indicizzato e il versamento dell’importo di fr. 30’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. In via subordinata essa ha aderito al divorzio, postulando un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– e il versamento di fr. 30’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. D. Con sentenza del 16 settembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione di divorzio e in parziale accoglimento della riconvenzionale ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha negato alla moglie un contributo alimentare e ha stabilito in fr.