{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-122_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17311&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "736bf85ce2c80b3865acb3adb3147765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "bf8f878e78fe4055ee84f079fd8a0c99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L’appellante non contesta i fabbisogni dei coniugi, stabiliti dal Pretore in fr. 2’645.– per il marito e in fr. 2’931,60 per la moglie. In tali importi è invero compresa l’elettricità, voce che per costante giurisprudenza di questa Camera non rientra nel concetto di fabbisogno minimo. Anche se si togliesse tale voce dai rispettivi fabbisogni, tuttavia, non si potrebbe imporre all’attore un onere alimentare in favore della moglie. Il suo fabbisogno aumentato del 20%, conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764) sarebbe infatti, con una differenza di pochi franchi, equivalente al suo reddito. L’appello deve quindi essere respinto anche su questo punto, dovendosi confermare, sia pure con altri motivi, quanto stabilito dal Pretore sul contributo alimentare.\n6. La convenuta chiede ancora, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, un importo complessivo di fr. 20’000.–. Essa rileva che il primo giudice non ha considerato, nel calcolo, il prestito di fr. 8’000.– che essa ha rimborsato a __________ __________–__________ per conto del marito (doc. 1), ciò che comporta l’assegnazione di un’ulteriore somma di fr. 4’000.– in suo favore. La pretesa dell’appellante è ammessa dal marito nelle osservazioni 25 ottobre 1994 e l’appello deve essere accolto in tale misura.\nLa moglie pretende inoltre un contributo straordinario ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 CC, sostenendo di aver contribuito alle spese dell’economia domestica in misura superiore a quanto era tenuta, avendo dovuto lavorare durante tutto il matrimonio per provvedere a pagare i debiti del marito. Il giudizio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto, nel diritto ticinese, alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; (Bühler/Spühler, op. cit. Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Ora, in concreto, la moglie non ha dimostrato l’entità dei debiti di cui ha consentito il pagamento con il proprio lavoro. Dall’istruttoria risulta solo che essa ha sempre lavorato, a tempo parziale, durante il matrimonio, fatto questo neppure contestato dal marito. Come già si è visto in precedenza, tuttavia, è rimasto sconosciuto non solo l’ammontare dei debiti del marito, ma anche l’importo che sarebbe stato pagato dalla moglie sull’arco del matrimonio (se si esclude quanto già ammesso dal Pretore), di modo che non è possibile valutare se il contributo prestato dalla moglie sia stato straordinario come essa pretende. In mancanza di dati oggettivi l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di provare (art. 8 CC e 183 CPC). L’appello è quindi sprovvisto di buon diritto nella misura in cui eccede l’importo di fr. 4’000.– riconosciuto dalla controparte.\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n7. Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito dell’appello presentato dall’attore giustifica la modifica della ripartizione di tasse e spese operata dal primo giudice. Il marito vede infatti accolta la sua domanda di divorzio e nulla deve versare alla moglie a titolo di contributo alimentare, mentre per la liquidazione del regime matrimoniale, che egli sosteneva essere già avvenuta, deve rimborsare l’importo complessivo di fr. 10’850.–. Dal momento che la convenuta nella propria domanda riconvenzionale si opponeva al principio stesso del divorzio, chiedeva un contributo alimentare mensile e l’importo di fr. 30’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale, appare giustificato, in concreto, ripartire gli oneri di prima sede in ragione di 1/3 a carico dell’attore e di 2/3 a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 500.–.\nIn questa sede, l’appello dell’attore è stato integralmente accolto, mentre quello della convenuta ha avuto parziale buon esito solo per lo scioglimento del regime matrimoniale, limitatamente all’importo di fr. 4’000.– riconosciuto dalla controparte. Si giustifica quindi di porre gli oneri processuali dell’appello proposto dall’attore a carico della convenuta, con l’onere di rifondere congrue ripetibili all’appellante, e di ripartire quelli dell’appello presentato dalla convenuta in ragione di 4/5 a carico della moglie e di 1/5 a carico del marito, al quale l’appellante rifonderà un adeguato importo per ripetibili ridotte di appello.\nEntrambi i coniugi hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in appello. L’istanza di __________ __________ merita accoglimento, essendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza, dimostrato dai numerosi attestati di carenza di beni, che quello della probabilità di esito favorevole del gravame. Vista la sua disastrosa situazione finanziaria, e i suoi debiti nei confronti della moglie, egli non potrà verosimilmente incassare dalla controparte le indennità per ripetibili riconosciute in suo favore, così che la sua domanda di assistenza giudiziaria non è priva di oggetto e può essere accolta. Diverso è il caso di __________ __________. A prescindere dalla probabilità di successo del gravame, essa non adempie comunque il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC). Nel certificato municipale che essa ha prodotto in questa sede risulta infatti l’esistenza nel 1994 di diversi libretti bancari, con un capitale complessivo di fr. 37’789.– (__________fr. 10’817.–, __________ __________ fr. 19’624.–, fr. 2’500.–, fr. 4’848.–). Tale sostanza le consente di provvedere autonomamente alle proprie spese legali e di patrocinio, con la conseguenza che l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria deve essere respinta."}