{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-122_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17311&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "736bf85ce2c80b3865acb3adb3147765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "bf8f878e78fe4055ee84f079fd8a0c99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Nel merito la convenuta chiede un contributo alimentare di fr. 740.– mensili, sulla base dell’art. 163 CC. Con le conclusioni, essa ha instato, nel caso in cui fosse pronunciato il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC e un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– (art. 151 cpv. 2 CC). La domanda di un contributo alimentare mensile fondato sull’art. 163 CC è divenuta priva d’oggetto, visto l’accoglimento dell’appello del marito sulla pronuncia del divorzio. Occorre quindi esaminare se la convenuta e attrice riconvenzionale non possa instare per l’importo richiesto sulla base dell’art. 151 CC.\na) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere inoltre aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.\nb) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).\nc) In concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, la colpa del marito non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). Come si è già visto in precedenza, le vecchie relazioni e avventure extraconiugali del marito non risultano aver avuto un ruolo apprezzabile nella disunione, provocata dal dissesto economico dell’attività maritale. In mancanza di dati oggettivi sulle cause delle difficoltà economiche, le stesse non possono configurare una colpa del marito, ma devono essere considerate un fattore oggettivo di disunione coniugale. Ciò esclude che al marito possa essere addebitata una colpa causale nel dissidio matrimoniale e, di conseguenza, che sia applicabile l’art. 151 CC. Su questo punto l’appello si rivela quindi destinato all’insuccesso.\n5. Rimane da verificare se all’appellante, coniuge pacificamente innocente, non possa essere riconosciuta una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC) bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152, n. 760 e segg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, come si è visto dianzi.\na) L’appellante contesta il reddito potenziale di fr. 3’000.– che il primo giudice ha calcolato al marito. Essa sostiene che l’attore percepiva come falegname, presso l’ultimo datore di lavoro, un reddito netto di fr. 3’800.– mensili e che vista la sua lunga esperienza pratica nel settore egli deve essere considerato come un falegname qualificato. Gli deve quindi essere calcolato, secondo il vigente contratto collettivo di lavoro della categoria, un salario mensile minimo lordo di fr. 4’480, 20, oppure un reddito minimo lordo di fr. 3’754,65 quale falegname non qualificato. Come ammette esplicitamente nell’appello la convenuta (pag. 4 a metà), agli atti manca ogni indicazione sulla formazione professionale dell’attore, che non può dunque essere considerato falegname qualificato. Lo stipendio percepito a suo tempo dalla __________ SA non è determinate, già per il fatto che il marito non ha perso il lavoro per sua volontà, ma a seguito del fallimento della ditta. Il suo reddito potenziale deve quindi essere valutato sulla base di quanto egli potrebbe ragionevolmente conseguire sul mercato del lavoro. Tenuto conto delle grandi e notorie difficoltà che incontra un cinquantenne, oltretutto sprovvisto di formazione specifica, nel trovare un lavoro, si può tutt’al più considerare il reddito minimo previsto per un falegname non qualificato. Se poi dal reddito lordo menzionato dall’appellante si deducono gli oneri sociali obbligatori, pari almeno al 16% vista l’età avanzata del lavoratore e il conseguente e notorio maggior onere previdenziale LPP, si ottiene un reddito mensile netto di fr. 3’155.– mensili, di poco superiore a quello stimato dal Pretore."}