{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-122_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17311&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "736bf85ce2c80b3865acb3adb3147765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "bf8f878e78fe4055ee84f079fd8a0c99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Per quel che concerne invece gli insuccessi economici del marito, ritenuti dal Pretore causa preponderante della disunione, l’istruttoria è silente. Tutto si ignora dell’attività di __________ svolta negli anni Settanta, di cui nemmeno si conosce la durata. Si sa solo, per stessa ammissione dell’attore, che è terminata a causa di difficoltà economiche, e che i suoi strascichi (precetti e attestati di carenza di beni di ammontare imprecisato) sono stati coperti grazie all’attività lavorativa saltuaria della moglie (deposizione __________, 4 giugno 1992). Anche l’entità dei debiti relativi a tale prima attività indipendente è rimasta ignota e l’unico dato a disposizione è stato fornito dal teste __________, secondo cui la moglie riuscì a liquidare i debiti sull’arco di uno–due anni di attività. Ciò lascia presumere che l’ammontare dei debiti non fosse elevato, visto che alle dipendenze del teste __________ la moglie ha lavorato a tempo pieno circa 3–4 settimane la prima volta e in seguito una o due volte la settimana, continuando a lavorare anche dopo aver liquidato i debiti (deposizione 4 giugno 1992, pag. 7). Dopo la chiusura del negozio di orefice, per concorde ammissione dei coniugi, il marito ha lavorato come dipendente presso vari datori di lavoro (__________, ditta di __________). Nel 1982, verosimilmente dopo il trasferimento a Bellinzona, egli ha iniziato un’attività di __________ in proprio, che ha continuato fino al 1988, data alla quale è entrato come azionista nella __________ SA di __________, dalla quale ha percepito come dipendente un reddito mensile netto di fr. 3’800.– (doc. 19). L’attore stesso ammette che la moglie era decisamente contraria all’inizio dell’attività indipendente, ritenendolo incapace di gestirla. Quest’ultima non ha però fornito alcuna indicazione concreta sull’asserita incapacità gestionale del marito e non è stata condotta alcuna istruttoria sulla situazione della falegnameria. Non è quindi possibile, nella fattispecie, valutare se la decisione dell’attore di intraprendere un’attività indipendente era a quel momento ragionevole o se al contrario era votata fin dall’inizio all’insuccesso, di modo che il solo fatto di iniziarla – e di continuarla – configurava una violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di provvedere al mantenimento della famiglia. L’appellante non nega, invero, che la famiglia “visse costantemente sotto l’incubo di difficoltà finanziarie” (conclusioni 12 maggio 1993). In particolare, l’istruttoria ha dimostrato che la crisi coniugale può essere fatta risalire al 1988/1989. A quel momento la moglie era “giù di morale” e depressa (deposizioni __________ e __________, 4 giugno 1992) e si lamentava dell’insopportabile situazione causata dalla protrazione dei lavori di riattazione della casa coniugale, iniziati nel 1986 e ancora in corso nel 1989, a causa delle difficoltà finanziarie della famiglia. Nel settembre 1990, esasperata, la moglie ha lasciato il marito e si è trasferita in un proprio appartamento (doc. 8). Il dissesto coniugale, quindi, è riconducibile alle difficoltà finanziarie della famiglia, come ammesso dal Pretore. Non si può tuttavia trarne la conclusione, in assenza di dati oggettivi sulle origini della disastrata situazione economica, che tale situazione sia imputabile al marito e che questi porti la colpa preponderante nel fallimento dell’unione coniugale. Come si è visto in precedenza, tutto si ignora dell’ampiezza delle difficoltà economiche e soprattutto manca ogni seria informazione sui motivi che hanno condotto la ditta del marito alla crisi finanziaria. In siffatte circostanze non si può sostenere che l’attore ha una colpa preponderante nella disunione ai sensi dell’art. 142 cpv. 2 CC, dovendosi ravvisare nella crisi finanziaria che ha portato al dissesto il matrimonio delle parti un fattore oggettivo di disunione.\nL’azione di divorzio proposta dall’attore deve pertanto essere accolta, mentre la domanda di separazione presentata dalla moglie diventa priva di oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., n. 18 ad art. 146 CC). L’appello, su questo punto, è quindi provvisto di buon diritto.\nII. Sull’appello di __________ __________\n3. Le misure provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse dal giudice con procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore statuisce pertanto con “decreto” (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale insieme con il merito. Ancorché risponda a esigenze pratiche, tale modo di procedere lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nell’ambito di un processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore ha emanato un giudizio unico, comprensivo anche del merito (sentenza della I CCA del 10 marzo 1994 nella causa B. contro B.).\nCiò posto, il gravame della convenuta si rivela irricevibile per quel che concerne il dispositivo n. 3 relativo alla procedura cautelare. Infatti la sentenza 16 settembre 1994 è stata recapitata al legale dell’appellante il 17 settembre 1994, come risulta dalla ricerca eseguita all’Ufficio postale di Bellinzona. Il termine per proporre appello sul dispositivo cautelare scadeva pertanto il 27 settembre 1994 e il gravame, presentato il 29 settembre 1994 è irrimediabilmente tardivo."}