{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-122_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17311&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "736bf85ce2c80b3865acb3adb3147765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "bf8f878e78fe4055ee84f079fd8a0c99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L’esistenza di una profonda turbativa delle relazioni coniugali è pacificamente ammessa dai coniugi e il primo giudice l’ha direttamente constatata. Litigiosa è invece la responsabilità nella disunione. L’istruttoria non ha fornito molti ragguagli e non ha in particolare consentito di provare la veridicità dei rimproveri che i coniugi si sono reciprocamente addebitati. L’avventura del marito con __________ __________o, evocata negli allegati della moglie, è per stessa ammissione della convenuta precedente alla riconciliazione dei coniugi, avvenuta nel 1975. Altrettanto dicasi della relazione intrattenuta dal marito con __________ __________ quando egli era ancora alle dipendenze della ditta __________, ossia prima dell’aprile 1973 (cfr. doc. A, che si riferisce al 1974; doc. LL4 n. 1, deposizione __________ 20 ottobre 1992). Entrambe le relazioni extraconiugali, che come si è visto risalgono a prima del 1975, non sembrano aver avuto un ruolo apprezzabile nella disunione coniugale che ha portato alla separazione di fatto nel settembre 1989, diversamente da quanto afferma il primo giudice. È invero possibile che esse abbiano all’epoca dei fatti provocato una turbativa dell’unione coniugale, come sembra dimostrare la separazione pronunciata nel 1970 fra i coniugi. La prima crisi coniugale è tuttavia stata superata con la riconciliazione delle parti nel 1975 e non si può pertanto sostenere che tali occasionali avventure siano concause della nuova disunione, tanto più in assenza di qualsiasi elemento probatorio in tal senso. Solo il teste __________ (deposizione 20 ottobre 1992) si è espresso sulle citate relazioni, limitandosi a confermarne l’esistenza all’epoca in cui l’attore lavorava alla __________, ossia fino all’aprile 1973 (doc. LL4 n. 1). Nulla è dato sapere del comportamento maritale dopo la riconciliazione e la moglie nemmeno ha sostenuto che vi siano stati altri comportamenti o relazioni extraconiugali. Né può essere ammessa la tesi del contegno violento del marito. A suffragio di tale asserzione, la moglie ha prodotto un certificato medico rilasciato il 20 novembre 1989 dal quale risulta uno stato da trauma distorsivo alla base del pollice sinistro ed escoriazioni all’avambraccio sinistro e al dorso dei piedi (doc. 21). Sulle cause di tali traumi il medico non si è tuttavia espresso, limitandosi a riferire quanto riportato dalla paziente, ossia che il marito l’aveva spinta e che essa aveva urtato pareti e oggetti. Anche la teste __________, che ha visto lividi a una gamba della moglie, ha potuto solo ripetere quanto le era stato affermato dall’interessata, ciò che rende tale deposizione ininfluente, non avendo la teste potuto riferire su fatti di sua diretta conoscenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 236)."}