{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-122_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17311&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "736bf85ce2c80b3865acb3adb3147765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "bf8f878e78fe4055ee84f079fd8a0c99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Con un appello del 10 ottobre 1994 __________ __________ chiede, in riforma della sentenza citata, la pronuncia del divorzio e la reiezione dell’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili. Egli ha introdotto il 24 ottobre 1994 istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, producendo l’elenco degli attestati di carenza beni emessi nei suoi confronti.\nG. Nelle osservazioni del 25 ottobre 1994, __________ __________ riconosce di dovere l’importo di fr. 4’000.– a titolo di scioglimento del regime matrimoniale e per il resto propone la reiezione dell’appello della controparte.\nH. __________ __________i, dal canto suo, propone con le osservazioni del 4 novembre 1994 la reiezione dell’appello del marito, subordinatamente, nel caso in cui fosse pronunciato il divorzio, postula un contributo alimentare mensile di fr. 740.– indicizzato, il versamento di un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– e l’importo di fr. 20’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale.\nConsiderando\nin diritto:\nI. Sull’appello di __________ __________\n1. Il Pretore, accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha ritenuto dimostrata la colpa preponderante dell’attore nella disunione, causata da vecchie relazioni extra coniugali e dalla prolungata incapacità del marito di provvedere al mantenimento della famiglia. Constatata l’innocenza della moglie, cui non poteva essere rimproverato alcunché, il Pretore ha proceduto all’analisi delle rispettive situazioni finanziarie dei coniugi. Egli ha stimato in fr. 3’000.– il reddito virtuale esigibile dal marito nell’attività di falegname indipendente, ha accertato che la moglie percepiva un reddito netto di fr. 2’808,90 quale ausiliaria di legatoria e dopo aver valutato in fr. 2’645.– il fabbisogno del marito e in fr. 2’931,60 quello della moglie, ha concluso che ogni coniuge poteva provvedere al proprio sostentamento, disponendo entrambi di redditi e fabbisogni pressoché equivalenti. Il Pretore ha poi proceduto allo scioglimento del regime matrimoniale, riconoscendo alla moglie un credito di fr. 6’850.–, pari alla metà di un prestito da lei accordato al marito. Egli ha per contro respinto le pretese della moglie per gli investimenti che essa avrebbe eseguito nella riattazione della casa già di proprietà del marito, siccome non provate, e per il maggior contributo nell’economia domestica.\n2. L’appellante contesta di essere coniuge colpevole, asserendo di aver sempre provveduto in modo decoroso al mantenimento della famiglia nonostante l’insuccesso delle diverse attività indipendenti da lui avviate. Egli rileva inoltre che i suoi adulteri risalgono al periodo in cui i coniugi erano separati ed essendo precedenti alla riconciliazione dei coniugi non hanno avuto alcun ruolo nella disunione, contrariamente a quanto addotto dal primo giudice.\na) Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a ed., note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza, Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.)."}