{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-122_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17311&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "736bf85ce2c80b3865acb3adb3147765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "bf8f878e78fe4055ee84f079fd8a0c99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney–Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGianinazzi, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 4 luglio 1990 da\n|\n|\n__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 settembre 1994 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;\n2. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante il 29 settembre 1994;\n3. Se dev’essere accolta l’appellazione 10 ottobre 1994 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;\n4. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 24 ottobre 1994 da __________ __________;\n5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ __________, 1944, e __________ nata __________, 1941, si sono sposati il __________ 1965 davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1966) e __________ (1970). Il matrimonio si è incrinato nei primi anni e il 15 ottobre 1970 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra i coniugi. Nel 1975 __________ e __________ __________ si sono riconciliati e hanno ripreso la vita comune. Il marito, già titolare di __________, ha dovuto cessare tale attività per difficoltà finanziarie e ha iniziato nel 1982 un’attività in proprio nel settore della __________. La moglie ha contribuito all’economia domestica lavorando come donna di pulizie e venditrice promozionale. Nel settembre __________ __________ ha lasciato l’abitazione coniugale, in riattazione da anni, e si è trasferita in un appartamento con una delle figlie.\nB. __________ __________ ha promosso presso la Pretura del Distretto di Bellinzona azione di divorzio con petizione 4 luglio 1990, offrendo alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili e chiedendo la liquidazione del regime matrimoniale ordinario. __________ __________ si è opposta al divorzio nella risposta 1° ottobre 1990 e in via riconvenzionale ha chiesto la pronuncia della separazione a tempo indeterminato, l’assegnazione di un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 1’300.– e la pronuncia della separazione dei beni. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.\nIn pendenza di causa il marito è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’221.– (sentenza I CCA del 22 aprile 1991).\n__________ __________ ha introdotto il 12 maggio 1993 istanza di modifica cautelare, chiedendo di essere liberato da ogni onere alimentare nei confronti della moglie. All’udienza del 18 maggio 1993, indetta per la discussione, il marito ha confermato la domanda di soppressione del contributo alimentare cautelare, cui si è opposta la moglie.\nC. Ultimata l’istruttoria cautelare e quella di merito, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, indetto il 7 giugno 1994. L’attore ha reiterato nel memoriale del 1° giugno 1994 la richiesta di divorzio, chiedendo di essere liberato da ogni obbligo alimentare nei confronti della moglie sia in via cautelare che nel merito, facendo inoltre rilevare che nulla era più dovuto a titolo di liquidazione del regime dei beni. __________ __________ ha chiesto nel memoriale del 7 giugno 1994 la reiezione della petizione di divorzio, la pronuncia della separazione a tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili indicizzato e il versamento dell’importo di fr. 30’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. In via subordinata essa ha aderito al divorzio, postulando un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– e il versamento di fr. 30’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.\nD. Con sentenza del 16 settembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione di divorzio e in parziale accoglimento della riconvenzionale ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha negato alla moglie un contributo alimentare e ha stabilito in fr. 6’850.– l’importo dovuto dal marito alla moglie per la liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha contemporaneamente statuito anche sull’istanza di modifica delle misure cautelari e ha soppresso il contributo alimentare dovuto alla moglie. Gli oneri processuali, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è inoltre stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nE. Contro la sentenza citata è insorta __________ __________ con appello del 29 settembre 1994 nel quale chiede che, riformato il giudizio del Pretore, il contributo alimentare sia stabilito in fr. 740.– mensili e le sia versato un importo di fr. 20’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale. Essa postula anche in sede cautelare un contributo alimentare di fr. 740.– mensili e propone che le spese processuali siano poste a carico del marito, con l’obbligo di rifonderle l’importo di fr. 800.– per ripetibili. __________ __________ chiede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello."}