Così stando le cose gli oneri processuali di prima sede devono essere ripartiti fra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili possono essere compensate. In sede di appello, per contro, non si giustifica derogare al principio della soccombenza e gli attori, integralmente soccombenti, devono sopportare l'onere della tassa e delle spese di giustizia, oltre a rifondere agli appellanti un adeguato importo per ripetibili di appello. Per questi motivi vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1,2 e 3 della sentenza impugnata sono riformati come segue: 1. La petizione è respinta.