Nel caso in esame è doveroso ricordare che la petizione al momento in cui fu introdotta era fondata nel merito, poiché a quel momento gli appellanti non potevano prevalersi dell’art. 9 2.4 NAPR, entrate in vigore solo il 10 agosto 1988. Solo successivamente, a seguito dell’entrata in vigore, in pendenza di causa, delle citate modifiche legislative, la petizione è divenuta infondata e a torto gli attori hanno persistito nelle loro domande di giudizio con le conclusioni 10 settembre 1990. Così stando le cose gli oneri processuali di prima sede devono essere ripartiti fra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili possono essere compensate.