Tuttavia, se ricorrono giusti motivi il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese di giustizia (art. 148 cpv. 2 CPC). La compensazione totale o parziale delle spese processuali costituisce una facoltà discrezionale, di cui il giudice può avvalersi, non solo per reciproca soccombenza, ma anche nel concorso di giusti motivi. Nel caso in esame è doveroso ricordare che la petizione al momento in cui fu introdotta era fondata nel merito, poiché a quel momento gli appellanti non potevano prevalersi dell’art. 9 2.4 NAPR, entrate in vigore solo il 10 agosto 1988.