Per contro l'art. 9.2.1. precisava che: "L'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa alla condizione che le norme di zona non la vietano. L’edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione." Di primo acchito sembrerebbe che l'edificazione a confine sia possibile laddove le NAPR non lo vietano con l'accordo del vicino. Orbene l'art. 33 NAPR non vieta l'edificazione a confine.