In concreto le conclusioni di causa sono state depositate il 13 settembre 1990 e le parti avevano rinunciato a presenziare al dibattimento finale. La sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata, giusta l’art. 283 CPC, entro due mesi dalla data fissata per il dibattimento finale. Pur tenendo conto del notorio sovraccarico delle Preture urbane, dal momento del dibattimento finale al momento del giudizio sono trascorsi oltre tre anni, ciò che eccede il normale corso di una procedura. Si deve quindi concludere che alla controversia deve essere applicato il diritto vigente fino al 15 dicembre 1993, ossia le NAPR.