Per giudicare se vi sia stato un ritardo intollerabile nell'esame della domanda o nella decisione di ricorso (denegata o ritardata giustizia) occorre tenere conto dei limiti normali posti dalle esigenze amministrative; limiti che dipendono dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, dalle esigenze dell'istruttoria e, in misura minore, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità (RDAT 1988 N. 58). In concreto le conclusioni di causa sono state depositate il 13 settembre 1990 e le parti avevano rinunciato a presenziare al dibattimento finale.