Il vecchio diritto è applicabile, salvo il caso di preminenti interessi pubblici, quando l'Autorità abbia procrastinato in modo intollerabile la decisione della domanda o del ricorso al fine di consentire l'elaborazione e la messa in vigore del nuovo diritto. Per giudicare se vi sia stato un ritardo intollerabile nell'esame della domanda o nella decisione di ricorso (denegata o ritardata giustizia) occorre tenere conto dei limiti normali posti dalle esigenze amministrative; limiti che dipendono dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, dalle esigenze dell'istruttoria e, in misura minore, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità (RDAT 1988 N. 58).