fra facciate contrapposte di uno stesso edificio va rispettata una distanza minima di ml 10.00 per altezze fino a ml 16.50, rispettivamente ml 12 per altezze fino a ml 19.50." Nel caso in esame i convenuti non si sono limitati a demolire e a ricostruire l'edificio preesistente con le stesse volumetrie e altezze. L'edificio รจ stato infatti sopraelevato di circa 2,60 / 2,80 m (nuovo piano sottotetto). Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo la distanza prescritta da un PR deve essere ossequiata anche per la costruzione di un sopralzo, in ogni punto di essa (RDAT 1977 n. 48).