va osservata una distanza minima dagli altri confini di: ml 5.00 per altezze fino a ml 16.50, rispettivamente ml 6.00 per altezze fino a ml 19.50, riservato un supplemento di distanza di ml 3 da edifici resistenti; fa eccezione il caso in cui l'edificazione avvenga a confine con l'accordo del confinante. In questo caso l'altro confinante può edificare a confine o assumere la maggior distanza dal confine; il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici. 2. fra facciate contrapposte di uno stesso edificio va rispettata una distanza minima di ml 10.00 per altezze fino a ml 16.50, rispettivamente ml 12 per altezze fino a ml 19.50.