Le norme di diritto invocate non contribuiscono a identificare l'azione e non vincolano il giudice, che può pronunciarsi sulle domande anche fondandosi su norme giuridiche non invocate o ritenute inapplicabili dalle parti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 95). Stando così le cose, le nuove argomentazioni giuridiche avanzate dagli appellanti in sede di appello e sulle quali hanno avuto modo di esprimersi anche gli appellati con le osservazioni (art. 314 CPC), sono ricevibili. 4.