4 e 3 all'art. 87). Il fatto che le parti non si siano determinate sulle nuove norme di attuazione del PR prima che il Pretore rendesse la sua decisione non ha rilevanza, stante che in sede di appello nulla impedisce alle parti di modificare le argomentazioni di diritto svolte davanti al primo giudice. Le norme di diritto invocate non contribuiscono a identificare l'azione e non vincolano il giudice, che può pronunciarsi sulle domande anche fondandosi su norme giuridiche non invocate o ritenute inapplicabili dalle parti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 95).