c) Secondo l'art. 87 CPC il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei cantoni confederati e i trattati con l'estero. Nella misura in cui non eccede i limiti della domanda, la motivazione della sentenza può anche non coincidere con gli argomenti delle parti nel senso che il giudice non è legato ai motivi giuridici addotti, ma applica d'ufficio il diritto (Cocchi-Trezzini, Codice di procedura Civile annotato, Nri. 4 e 3 all'art. 87).