Le prescrizioni sulle distanze, sia che si tratti di distanze da un edificio dal confine, sia di distanze tra due edifici situati su fondi contigui, sono considerate come restrizioni legali della proprietà giusta l'art. 680 cpv. 1 CC. In genere, alle distanze dai confini viene attribuito carattere privato, mentre a quelle tra singoli edifici carattere pubblico (DTF II Corte civile 29 marzo 1988 e 4 maggio 1981 consid. 1 M. e M. SA inedite; Meier-Hayoz, op. cit., n. 88 agli art. 685/686). La giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta, finora, al principio di due giurisdizioni parallele: l'una civile e l'altra amministrativa (sentenza I CCA citata sopra; Rep. 1987 pag. 171 consid.