di metri quattro se nel muro dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a prospetto; di metri tre se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce (art. 330 CCT)". Tale norma fa stato nella misura in cui il diritto pubblico, in particolare i piani regolatori e le disposizioni di polizia edilizia o sanitaria contenute in regolamenti locali, non stabiliscono altrimenti (art. 102 e 168 LAC). L'art. 63bis LE previgente ribadiva che "con l'entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall'art. 124 LAC diventano inapplicabili". Identica disciplina figura oggi all'art. 51 LE, entrata in vigore il 1° gennaio 1993.