Tale erronea motivazione non inficia tuttavia la sentenza, tanto più che la causa è stata - a giusta ragione - condotta con la procedura ordinaria. 2. Il Pretore ha accolto la petizione argomentando che al momento della presentazione della domanda l'attività edilizia sui fondi litigiosi non era retta dalle norme di PR in via di approvazione, ma dalla LAC. Il primo giudice ha ritenuto pertanto che la nuova opera, ossia il piano sottotetto (doc.