{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-121_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17310&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98ad10dc037ff665d196f0b3337775d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["11.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:07", "Checksum": "b2949547ee6132e826b295ae8b740829", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDi primo acchito sembrerebbe che l'edificazione a confine sia possibile laddove le NAPR non lo vietano con l'accordo del vicino. Orbene l'art. 33 NAPR non vieta l'edificazione a confine. Tuttavia l’allora proprietaria della particella n. __________RFD non ha dato il consenso al controverso intervento di ristrutturazione (vi si è anzi fermamente opposta), per cui la ricostruzione a confine dell'edificio non sarebbe ammissibile. L'art. 9.2.4 NAPR prevede tuttavia una norma eccezionale: \"Per gli edifici costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del PR e che non rispettano le vigenti distanze dai confini, qualora l'indice di sfruttamento e l'altezza lo consentano, è permessa, nel rispetto della caratteristica dell'edificio, la soprelevazione di un piano. Le parti aggiunte non devono fuoriuscire dal perimetro dell'edificio.\" Da tale formulazione risulta che le distanze previste dalla LAC non sono più applicabili nel regime legale del PR. Giova quindi esaminare se gli appellanti possano avvalersi di questa norma eccezionale che sanerebbe una situazione apparentemente contraria al diritto edilizio comunale. L'edificio che è stato costruito sulle particelle n. __________, __________ __________ e __________RFD di ______ era già esistente prima dell'entrata in vigore delle NAPR ed è stato sopraelevato di un piano. Esso non rispetta le distanze dal confine, ma è conforme agli altri parametri edificatori riguardanti l'indice di sfruttamento, l'altezza e le caratteristiche architettoniche dell'edificio, come risulta dalla decisione 24 gennaio 1984 che rilasciava l’autorizzazione a costruire (inc. n. __________richiamato). Il progetto approvato rispondeva ai parametri della zona di pianificazione allora allo studio (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione, doc. M) i cui contenuti sono poi stati ripresi nel PR. Ne discende che gli appellanti potevano prevalersi dell’eccezione prevista all’ultimo capoverso dell’art. 33 NAPR per ricostruire a confine anche senza il consenso del vicino sulla base dell’art. 9.4 NAPR, che prevale sull'art. 9.2.1 NAPR per specificità e per rispetto del principio di proporzionalità. Essi potevano quindi ristrutturare l'edificio che sorge sulle particelle n. __________, __________, __________e __________RFD di ______ a confine con la particella n. 471 RFD, ora di proprietà degli appellati, anche soprelevando un piano.\nAl momento in cui la causa avrebbe dovuto essere giudicata secondo il normale andamento delle cose, ossia nel 1991 (cfr. art. 283 CPC), la petizione avrebbe pertanto dovuto essere respinta, non sussistendo più - a quel momento - violazioni delle distanze legali fra edifici. L'appello deve quindi essere integralmente accolto e la sentenza pretorile deve essere riformata.\n6. Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se ricorrono giusti motivi il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese di giustizia (art. 148 cpv. 2 CPC). La compensazione totale o parziale delle spese processuali costituisce una facoltà discrezionale, di cui il giudice può avvalersi, non solo per reciproca soccombenza, ma anche nel concorso di giusti motivi. Nel caso in esame è doveroso ricordare che la petizione al momento in cui fu introdotta era fondata nel merito, poiché a quel momento gli appellanti non potevano prevalersi dell’art. 9 2.4 NAPR, entrate in vigore solo il 10 agosto 1988. Solo successivamente, a seguito dell’entrata in vigore, in pendenza di causa, delle citate modifiche legislative, la petizione è divenuta infondata e a torto gli attori hanno persistito nelle loro domande di giudizio con le conclusioni 10 settembre 1990. Così stando le cose gli oneri processuali di prima sede devono essere ripartiti fra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili possono essere compensate. In sede di appello, per contro, non si giustifica derogare al principio della soccombenza e gli attori, integralmente soccombenti, devono sopportare l'onere della tassa e delle spese di giustizia, oltre a rifondere agli appellanti un adeguato importo per ripetibili di appello.\nPer questi motivi\nvista sulle spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\nI. L'appello è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1,2 e 3 della sentenza impugnata sono riformati come segue:\n1. La petizione è respinta.\n2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 1'200.– e le spese da anticipare come di rito, sono poste in solido a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno. Le ripetibili sono compensate.\nPer il resto la sentenza rimane invariata.\nII. Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\ngià anticipati dagli appellanti sono a carico in solido degli appellati, che rifonderanno a __________ e __________ __________, pure in solido, l'importo di fr. 1'200.– per ripetibili di appello.\nIII. Intimazione a:\n- Avv. __________ __________, __________\n- Avv. __________ __________i, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}